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FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEESegreteria Nazionale
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Il Centro Tecnico Nazionale ha inoltrato a tutto il personale docente della Federazione il seguente comunicato nr. 2 del 6 marzo 2009. 1) CHIARIMENTO SULL’USO DELLE TABELLE US NAVY Riporto nuovamente un chiarimento sull’uso delle nostre tabelle US NAVY per quanto concerne la sigla di sovrasaturazione al termine della 1ª immersione; la sigla si legge sulla tabella delle immersioni successive, in corrispondenza dell’intervallo di sup. 0:10 (vedere esempio riportato a pag. 107 testo corso ARA ed. marzo 2007) Es. prof. 27 m , 30 min, intervallo 0:10, sigla H. Vedere tab. allegata. 2) NUOVE TABELLE US NAVY Il CTN ha posto un quesito alla CMN (Commissione Medica Nazionale) sulla possibilità di adottare le nuove tabelle US NAVY. Considerato che le nuove tabelle non sono un aggiornamento del modello compartimentale (Haldane, Buhlman) ma sono calcolate con un metodo diverso (V.VAL 18) e quindi vanno gestite diversamente rispetto a quelle precedenti, vista la necessità di sperimentarle e studiarle, la CMN ha consigliato di attendere il parere delle Marina Militare Italiana prima di adottarle. Alla luce di quanto sopra e sino a nuova disposizione, devono essere utilizzate le vecchie tabelle di decompressione sin qui utilizzate 3) MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AL CORPO DOCENTE Come già comunicato nel precedente numero della rivista, sono attivabili le caselle di posta @fias.it dedicate ad Istruttori ed Allievi Istruttori. Chi non l'avesse ancora richiesta, può inviare una mail a
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, precisando il numero di brevetto, riceverà così password ed istruzioni in merito. Per accedere poi all'area riservata al Corpo Docente (Allievi Istruttori, Istruttori e Maestri Istruttori) con la possibilità di scaricare cd didattici ed aggiornamenti, è necessario: 1.collegarsi alla pagina iniziale del sito www.fias.it 2.in basso a sinistra, nell'area "login" cliccare su "registrati" e seguire le istruzioni da video, per ottenere una nuova password specifica per l'accesso all'area riservata. 3.verrà inviata sulla vostra mail …
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la nuova password e username. 4.inserire questo username e password nelle apposite caselle ed accedere all'area riservata. 5.dalla sezione "servizi" cliccare su download documenti per scaricare le versioni aggiornate del necessario per i vari corsi. 4) NUOVA DISCIPLINA SUL SEGNALATORE SUBACQUEO E BARCA APPOGGIO D.M. 29 LUGLIO 2008 N. 146 Come è noto, dal dicembre dello scorso anno, è entrato in vigore il D.M. 29.7.2008 n. 146 a disciplina della navigazione da diporto. In tale D.M. sono state previste norme che – in via diretta o indiretta – disciplinano anche l’attività subacquea. Il Centro Tecnico Nazionale, pertanto, in assenza di pronunce giurisprudenziali e di commenti sistematici più autorevoli, ha ritenuto fare cosa gradita a tutto il proprio corpo docente predisponendo questa breve guida illustrativa all’applicazione degli artt. 90 e 91 (i soli che, appunto, riguardino l’attività subacquea); articoli il cui testo, per comodità di lettura, sono reperibili in calce al commento stesso. Ringrazio gli avvocati Dario Moresco e Fabio Belloni, componenti la Commissione Legale della nostra Federazione, autori del commento sotto riportato e per la disponibilità data ad effettuare incontri illustrativi presso Sezioni o circoli. Ambito applicativo Innanzitutto corre rilevare che il D.M. 146 costituisce regolamento in attuazione dell’art. 65 del DLGS 18.7.2005 n. 171. Il D.M., pertanto, riveste valore di legge in senso formale e, come tale, nei limiti del suo ambito di applicazione, prevale, in caso di contrasto, su eventuali atti normativi non legislativi e, quindi, di rango inferiore; ad esempio: regolamenti e ordinanze delle capitanerie di porto, ordinanze comunali etc. Secondariamente, occorre precisare che il predetto D.M. non opera su tutto il territorio italiano. In ragione del principio di ripartizione delle competenze normative tra stato e regioni, questo trova applicazione per ciò che concerne: a)le immersioni al mare b)le immersioni in acque interne ubicate in regioni che non abbiano provveduto a legiferare in materia (la Lombardia e il Veneto, ad esempio, hanno una loro normativa in merito) . Nell'ipotesi di immersioni in acque interne ove esista una legislazione regionale, tale legislazione prevale sulle disposizioni del D.M. 146. Le disposizioni del predetto D.M., anche in questi casi, opereranno, subordinatamente alla legislazione regionale, come strumento di integrazione di questa ove non disponga direttamente. Ciò vuoi come norme giuridiche di carattere integrativo vuoi come regole codificate di esperienza espressione di comportamenti prudenti ed accorti. Come tali, insomma, le norme del D.M. 146 finiranno per essere sempre concretamente applicabili salva l’ipotesi in cui non si pongano in diretto contrasto con una norma regionale (l’unico caso che ci sovviene è quello dell’ipotesi in cui la norma regionale preveda strumenti di segnalazione del subacqueo differenti rispetto a quelli del D.M.; in tale ipotesi la norma del D.M. non troverà applicazione alcuna). Sempre in termini applicativi, corre segnalare, sin da ora segnalare un aspetto che costituisce l’elemento di maggior difficoltà nell’interpretare gli artt. 90 e 91 che qui ci interessano. In termini sistematici, il D.M. è attuativo di una norma che prevede la disciplina della nautica da diporto; l’attività delegata al D.M. in questione, per ciò che concerne l’attività subacquea, attiene esclusivamente ai seguenti aspetti: “sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”; riguarda, insomma, in via principale l’attività diportistica e, solo indirettamente, l’attività subacquea. E’, però, un dato di fatto che il provvedimento in questione preveda norme espressamente (in alcuni casi – cfr. l’art. 91 – esclusivamente) riservate ai subacquei. L’aspetto – come vedremo - crea certamente significativi problemi di ordine interpretativo. Esaminando le singole disposizioni provvederemo pertanto a segnalare in che termini, a nostro avviso, la norma influenza la responsabilità di chi va in acqua. Obblighi di segnalazione (art. 91) Iniziamo la nostra disamina dall’analisi dell’art. 91; la norma più facile interpretazione. L’articolo in esame ha, certamente, come destinatario diretto il subacqueo in immersione, qualunque sia la tipologia di immersione da lui posta in essere (dalla barca, da terra, in apnea, con autorespiratore etc.) e detta gli obblighi cui lo stesso deve attenersi per segnalare la propria posizione in immersione. Trattasi di obblighi in senso proprio la cui trasgressione: a)è suscettibile di sanzione amministrativa; b)costituisce presunzione di colpa in caso di incidente; c)sempre in caso di incidente, può limitare la copertura dell'assicurazione. Fatte queste precisazioni ci corre segnalare che il comma 1 del predetto articolo 91 prevede che il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'art. 130 della L. 1639/68. L'espressione, forse per eccesso di sintesi, non è chiarissima, ma riteniamo possa essere interpretata nel seguente modo: a)il subacqueo deve segnalarsi mediante galleggiante con bandiera rossa con striscia diagonale bianca; il richiamo all'art. 130 L. 1639/68 è in tal senso eclatante; b)il subacqueo può continuare a segnalarsi per il tramite bandiera rossa con striscia diagonale bianca apposta sulla barca appoggio; pur tacendo il decreto nel merito (anzi pur potendo essere interpretato in senso contrario, atteso l'obbligo previsto di segnalarsi solo con galleggiante) la fonte normativa che prevede il diritto di porre la bandiera sulla barca appoggio (art. 130 L. 1639/68) è di rango tale da non poter essere derogata da un decreto ministeriale (per il vero, trattandosi di decreto ex L. 400/88, tale potere di deroga potrebbe anche sussistere se ciò fosse previsto nel testo quadro. L'art. 65 della L. 171/05 - la norma quadro - non contiene norme abrogative della normativa previgente); c)non è sufficiente a rispettare l'obbligo normativo che il subacqueo usi come segnalatore esclusivamente il palloncino gonfiabile in immersione; il riferimento al segnale "galleggiante" esclude qualunque dubbio in merito. Il secondo comma dell'art. 91 predetto prevede che, in caso di immersione notturna il segnale deve essere costituito non da una bandiera rossa con striscia gialla, ma da luce gialla lampeggiante (c.d. stroboscopica) visibile a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 m. Segnaliamo peraltro che la luce gialla è di difficilissimo reperimento. Con ogni probabilità, l’utilizzo di una copertura gialla in cellophane o gomma su luce bianca (se tale da consentirne comunque la visibilità ad almeno 300 m) dovrebbe essere sufficiente. Il terzo comma del medesimo articolo 91 disciplina invece la segnalazione dei gruppi. In tale ipotesi, la norma prevede espressamente la sufficienza di un solo segnale galleggiante. La norma, peraltro, prevede che ogni subacqueo facente parte del gruppo (segnalato dall'unico galleggiante) deve essere dotato di un pedagno gonfiabile con una fune di almeno 5 m, da utilizzare in sede di riemersione. La norma – che non prevede deroghe di alcun tipo (e che quindi opera anche per le immersioni di corso qualunque ne sia il grado) - precisa che il predetto pedagno deve essere di colore ben visibile (qualunque esso sia, non prevedendone uno specifico); la norma, invece, non precisa se detto pedagno debba essere necessario anche in caso di immersione notturna e se sì, se questo debba essere munito di fonte luminosa. In assenza di una diversa espressa disposizione in merito, riteniamo: a)che il pedagno debba essere utilizzato anche durante le immersioni notturne; b)che la fonte luminosa sia necessaria anche sul pedagno; rileviamo al riguardo che l’assenza di obbligo normativo, alla luce del contesto sistematico della norma, se, da un lato può, escludere che il mancato utilizzo dia luogo ad un illecito amministrativo (e quindi a contravvenzione di chi non usa la fonte luminosa) dall’altro potrebbe comunque configurare comportamento negligente e quindi fonte di responsabilità in caso di incidente. Il comma 4 della norma in esame, prevede poi che il subacqueo debba operare entro i 50 m. dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 (il lancio del pedagno non esonera pertanto dal rispettare la distanza dal galleggiante). nel mentre il comma 5 prevede che i natanti debbano transitare a non meno di 100 m dal galleggiante che segnala i subacquei. Pur in assenza di espressa disposizione in merito, riteniamo che dalla norma si possa ricavare il principio (almeno in termini di norma di buon comportamento, necessario ai fini del rispetto dell’obbligo di prudenza) che ogni riemersione dovrà essere effettuata non solo all’interno del raggio di 50 m dal galleggiante, ma lungo la boa dello stesso oppure sul filo del pedagno. Non riteniamo che il mancato rispetto di tale ultima regola (risalita lungo il cavo del pallone o del pedagno) possa dare luogo a sanzione amministrativa; certamente, però, in caso di incidente potrà essere valutato come comportamento negligente. Obblighi di sicurezza e di dotazione per le barche dei subacquei (art.90) Veniamo ora ad esaminare la norma che presenta le maggiori criticità. In termini di struttura, la norma, infatti, contempla, in via diretta, due differenti comandi con differenti ambiti di operatività ambiti di operatività: a)il primo comando, contemplato dal comma 1, contempla le dotazioni necessarie di supporto alle immersioni con autorespiratore ed è previsto in via espressa con riferimento alle sole immersioni dalla barca; b)il secondo comando, contemplato dal comma 2, invece, prevede la necessità della presenza di un soggetto abilitato al pronto soccorso subacqueo, ed è previsto in via espressa per ogni tipo di immersione. Iniziando il nostro esame dal comma 2, possiamo affermare che, oramai, ogni subacqueo che intenda svolgere un’immersione – al mare o in acque interna, dalla barca o da terra - debba poter contare su una persona in grado di intervenire immediatamente – abilitata al pronto soccorso subacqueo. Sulla base di quanto sopra potremmo affermare che, a seguito dell’entrata in vigore di tale norma, costituiscono certamente illecito amministrativo le immersioni effettuate tra subacquei almeno (confessiamo avere dei dubbi in merito) non dotati di brevetto di salvamento o equipollente (perlomeno se non attesi a terra da un soggetto abilitato alle funzioni richiamate).. In assenza di maggiori dettagli, non è dato comprendere, poi se l’abilitato: a)possa essere a sua volta il compagno di immersione oppure debba attendere in superficie per essere pronto all’intervento b)possa essere un soggetto brevettato al salvamento o solo medico o paramedico. Con ogni probabilità, però, l’eccesso di delega che sembra caratterizzare la disposizione in esame (non si vede infatti il legame con la sicurezza della navigazione) stempererà queste problematiche permettendo di ritenere sufficiente la presenza – in qualunque modo - di un soggetto dotato di un brevetto di salvamento. Veniamo ora ad esaminare il comma 1 dell’art. 90. Tale norma, come abbiamo visto prevede obblighi che attengono alla sola attrezzatura delle barche appoggio. In particolare prevede che le imbarcazioni di appoggio ai subacquei, oltre alla normale dotazione di bordo abbiano una dotazione dedicata (ossigeno, valigetta pronto soccorso VHF) nonchè una riserva d’aria di sicurezza e, in caso di immersioni che prevedono decompressione una stazione decompressiva. La norma prevede specificamente le quantità e le specificità di tali riserve. Le problematiche che questa norma solleva sono di rilevantissima importanza. Innanzitutto il primo aspetto da esaminare attiene all’individuazione del destinatario diretto dell’obbligo di approntare le dotazioni della barca. Gli stessi autori di questa nota si trovano tra loro divisi. Ponendo l’accento su determinati dati letterali (il testo del comma 1) o sistematici (la mera previsione per le immersioni in barca e il contenuto della legge delega) sembra potersi ritenere che il comando gravi sul solo responsabile della barca. Ponendo l’accento su altri dati (la sussistenza del comma 2 o la tendenza generale a valutare in maniera particolarmente rigorosa la responsabilità di colui a cui ci si affida) potrebbe ritenersi che il comando gravi in via diretta anche sul responsabile dell’immersione. La differenza di effetti tra le due letture non è di poco conto. Abbracciando la prima tesi, l’istruttore che accompagni degli allievi affidandosi ad una struttura di immersione (purchè scelto con cura) può fare legittimamente conto sulla diligenza di questo nell’approntare i supporti tecnici per l’immersione. Abbracciando la seconda tesi, invece, l’istruttore, anche qualora si affidi ad un diving accuratamente scelto, dovrà sempre, in prima persona, controllare la sussistenza e, soprattutto, l’efficienza delle dotazioni di bordo e di supporto per l’immersione. Non sappiamo quale delle due tesi da noi prospettate prevarrà. Ferma ogni raccomandazione alla massima prudenza attesi i valori in gioco (vita e salute) ci limitiamo in questa sede a segnalare quanto segue. Anche considerando legittimo il delegare alla struttura di immersione l’organizzazione delle strutture di supporto, non viene meno l’obbligo di diligenza che grava sul singolo istruttore; obbligo di diligenza da valutare secondo il metro (assai rigoroso) della competenza professionale. Pertanto, anche qualora si ritenesse che l’istruttore subacqueo non sia tenuto a verificare di persona l’esistenza e la funzionalità dei presidi di supporto all’immersione previsti dall’art. 90, lo stesso non potrebbe mai essere considerato non negligente nel momento in cui, con la normale diligenza, fosse stato per lui possibile prevenirne l’assenza Alla luce di quanto detto ci sembra che le divisioni di tipo teorico, nella pratica, vengano a perdere gran parte del loro rilievo atteso che, applicando la normale diligenza (ictu oculi diremmo, tenuto conto degli spazi da controllare e del volume dei supporti in relazione agli stessi), all’istruttore non potrà sfuggire (almeno nella stragrande maggioranza dei casi) la sussistenza o meno dei presidi di supporto (es. che il numero di bombole sul gommone non è sufficiente rispetto al numero dei partecipanti all’immersione o che manca l’ossigeno o la stazione decompressiva) e, con ciò, la necessità di attivarsi per prevederne l’imbarco. Allo stesso modo, se conto sul fatto che in barca vi sia una stazione decompressiva, solo dando preventiva comunicazione del fatto che intendo svolgere immersioni fuori curva posso contare sul fatto che il diving si attivi (segnaliamo a tutti gli istruttori l’importanza di precostituirsi una prova – meglio se scritta - di tale comunicazione) In termini pratici, insomma, la condotta diligente dell’istruttore ben difficilmente potrà limitarsi ad essere meramente passiva in relazione ai punti appena esposti L’aspetto, però, che riteniamo più interessante attiene al fatto che la previsione dei supporti di sicurezza contenuta nell’articolo 90 verrà certamente a concretare una regola di buona tecnica la cui efficacia andrà ben al di là dell’ambito applicativo dell’articolo medesimo. Siamo, infatti, certi che la previsione di stazioni decompressive, in caso di immersioni che prevedono tappe di decompressione o degli altri supporti all’immersione, proprio perchè previsti in una norma generale, verranno a costituire regole di buona tecnica sempre applicabili al fine di valutare la diligenza di chi ha organizzato l’immersione; ciò indipendentemente dal fatto che l’immersione avvenga dalla barca o da riva. Per fare un esempio, se è certo che l’istruttore subacqueo che organizzi un’immersione da riva e senza imbarcazione non possa essere soggetto in via diretta al disposto della norma in esame e non possa essere sanzionato in via amministrativa nel momento in cui esegua un’immersione con decompressione e manchi della stazione decompressiva è assai probabile che, in caso di incidente, in assenza di tali precauzioni, lo stesso potrà essere considerato negligente proprio perchè non ha applicato nella sua organizzazione una regola di buona tecnica. Riteniamo, quindi, opportuno richiamare l’attenzione di tutti coloro che organizzano immersione segnalando l’opportunità di considerare la presenza dei presidi di immersione di cui al comma 1 art. 90 come dovuti anche al di fuori delle immersioni dalla barca. Testo art. 90-91 Capo III Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Art. 91. Segnalazione 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. Conclusioni Ricordo quanto già riportato nel precedente numero della rivista: “durante lo svolgimento di attività didattica in acque libere (a qualunque livello) istruttori e allievi dovranno avere singolarmente pallone di superficie gonfiabile con minimo 5 m di sagola, in aggiunta al pallone con bandiera regolamentare (uno per ogni gruppo), inoltre, con decorrenza immediata, anche nei corsi base dovrà essere illustrato e inserito sia in AD che in AL l’utilizzo del pallone di superficie gonfiabile. Si prega di rispettare rigorosamente le direttive fornite, anche perché la norma prevede sanzioni molto pesanti (da 500 a 3000 €) per il mancato utilizzo del segnalatore”. Cordiali saluti IL DCTN G. Escuriale |
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